La relazione di stima dell’Ute costituisce semplice perizia di parte

Poichè dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall’Ufficio tecnico erariale, prodotta dall’amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quei che riguarda il contenuto.

Anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass. n. 14418/2014; n. 2193/2015; n. 9357/2015).

Cosi la Cassazione con l’ordinanza n. 21257/2017 pubblicata il 13 settembre 2017.

Conclusioni della Corte

Il corrispettivo dichiarato nell’atto di trasferimento del cespite rappresenta un “elemento presuntivo” che resiste alle motivazioni dell’accertamento oggetto d’impugnazione, ed alle risultanze della relazione di stima dell’Agenzia del Territorio, avuto riguardo ad una pluralità di elementi valutativi concreti (caratteristiche costruttive del manufatto edilizio, vetustà, condizioni di manutenzione, ubicazione), dei quali la motivazione della impugnata sentenza dà puntualmente conto, ritenuti decisivi per la determinazione del valore venale del bene.

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