La cartella è valida se indica gli estremi dell’atto presupposto conosciuto dal contribuente
La cartella esattoriale (che segua ad una decisione intervenuta nei giudizio di impugnazione a prodromico accertamento) non può considerarsi invalida allorquando, pur limitandosi ad indicare gli estremi dell’atto presupposto, già noto al contribuente stesso, venga impugnata da quest’ultimo il quale dimostri, proprio per averli puntualmente contestati, di avere piena conoscenza dei presupposti della pretesa medesima (Cass. 8554/2016; Cass.2373/2013; Cass. 11722/2010).
Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 20991/2017 dell’8 settembre 2017.
Il fatto
Nella specie, l’intimazione di pagamento conteneva gli estremi della sentenza, non definitiva, resa inter partes dalla C.T.P. di Agrigento, e dell’avviso di accertamento in quel giudizio impugnato e, pur essendosi quei giudici di primo grado limitati a disporre la rideterminazione del reddito imponibile della società, sulla base di una diversa percentuale di ricarico, e delle conseguenti imposte e sanzioni, il contribuente aveva potuto puntualmente contestare i presupposti della riscossione frazionata e, nel merito, la stessa debenza delle imposte e sanzioni.