Commissione Tributaria Regionale Lombardia, 04.09.2017, n. 3503
Spetta la detrazione relativa al risparmio energetico (riqualificazione energetica) anche sugli immobili merce dell’imprenditore, ossia quegli immobili destinati alla locazione o alla rivendita, e non soltanto quindi sugli immobili strumentali. “Come esattamente osservato dal giudice di primo grado, per l’art. 2 del decreto interministeriale 19.2.07 la detrazione dell’imposta spetta ai soggetti titolari di redditi di impresa senza alcuna distinzione, purché si tratti di interventi, aventi le caratteristiche previste dalla norma di favore, su immobili posseduti o detenuti al momento dell’esecuzione dei lavori. Essendo la finalità della disposizione quella di favorire il risparmio energetico, tale obbiettivo è raggiunto e permane sia che l’immobile resti nella disponibilità di chi ha effettuato l’intervento sia che ad esso succeda, a qualsiasi titolo, altro titolare”.