Raccomandate non recapitate: avviso di compiuta giacenza ma senza CAD
Se la raccomandata a/r con la quale si notifica l’accertamento non è stata notificata per assenza del destinatario è previsto un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di 30 giorni. Deve, altresì, darsi avviso di tale giacenza ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili.
Notifica a mezzo posta
In caso di notifica a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla Legge n. 890/1982, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.).
La Giacenza
La norma prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di 30 giorni, stabilendo, altresì, che deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili.
Non è necessaria la CAD ai fini del perfezionamento della notifica
Difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell’avvenuto deposito all’Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8.
Non è necessaria la prova della notifica dell’avviso di giacenza
Non è pertanto necessaria, ai fini del perfezionamento della notificazione, la prova che l’avviso di giacenza del plico presso l’Ufficio postale (pacificamente immesso dall’agente postale in cassetta).
Così la Cassazione con l’ordinanza n.20506/2017 pubblicata il 29 Agosto 2017.