Il raddoppio dei termini non si applica all’Irap
La legge non prevede sanzioni penali relativamente all’Irap, da ciò ne discende che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento quale applicabile ratione temporis.
Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 20435/2017 del 25 Agosto 2017.
Motivazioni
NON ESSENDO L’IRAP UN’IMPOSTA PER LA QUALE SIANO PREVISTE SANZIONI PENALI È INFATTI EVIDENTE CHE IN RELAZIONE ALLA STESSA NON PUÒ OPERARE LA DISCIPLINA DEL “RADDOPPIO DEI TERMINI” DI ACCERTAMENTO QUALE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS.