Sufficiente la raccomandata per la notifica agli iscritti AIRE

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

La norma, che non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e extra UE è applicabile anche per i cittadini residenti in Svizzera come nel caso analizzato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20256/2017 del 22 agosto 2017.

La notifica a soggetto non residente

In base all’articolo 142 c.p.c. la notifica a soggetto non residente, né dimorante né domiciliato nel territorio dello Stato, va effettuata secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni internazionali e, in caso di impossibilità, è previsto che la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona cui è diretto l’atto.

In ambito fiscale, tuttavia, la suddetta procedura di notifica è alternativa a quella dettata, per gli atti impositivi, dall’articolo 60 D.P.R. 600/1973, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. a, D.L. 40/2010 (che ha integrato nel medesimo senso anche l’articolo 26, D.P.R. 602/1973 per la notifica degli atti della riscossione). In forza di tale disposizione, da ritenersi norma speciale, ai fini della notifica degli atti tributari ai non residenti, è sufficiente la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: