Cassazione civile, sez. 6, 10.08.2017, n. 19958

Si è nuovamente “…escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato, con conseguente compressione dell’interesse del soggetto notificante. Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo, nell’ipotesi che ci occupa, è quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi fiscalmente rilevante“.

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