Dopo la richiesta dei documenti è necessario il contraddittorio endoprocedimentale
Illegittimo l’accertamento, senza processo verbale di constatazione e quindi senza contraddittorio endoprocedimentale, anche quando si tratta di semplice richiesta di documentazione contabile.
Lo ha precisato la CTP Treviso con la sentenza n. 369/1/2017 del 2/8/2017.
Motivazioni della sentenza
L’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali della U.E. stabilisce che: “ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.
Tale diritto comprende: il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio“.
Statuto del contribuente
Anche l’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente riporta: “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Circolare Agenzia delle Entrate
Anche la stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25/E del 06/08/2014, nel dettare disposizioni su Accertamento, Prevenzione e contrasto all’evasione, ha rilevato l’importanza del rapporto con il contribuente che “nell’ambito dell’attività di controllo, si declina attraverso la partecipazione del cittadino al procedimento di accertamento mediante il contraddittorio, sia nella fase istruttoria sia nell’ambito degli istituti definitori della pretesa tributaria”.