Sono inattendibili gli studi di settore quando il contribuente riesce a dimostrarlo
Lo strumento degli studi di settore non è utilizzabile dall’Ufficio se il contribuente riesce a dimostrare l’inattendibilità dello stesso, determinata dalla particolare situazione dell’esercizio oggetto di accertamento.
L’accertamento non è ex se sufficiente a legittimare la pretesa se:
- La ripresa è fondata esclusivamente sulle risultanze dello studio;
- Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi accertati si attesta su una percentuale molto bassa (nel caso di specie, meno dieci per cento);
- Nell’anno di imposta precedente, il contribuente ha subito un intervento chirurgico che ne ha ridotto la capacità lavorativa sia del medesimo periodo d’imposta, che di quello successivo;
- L’Amministrazione ha annullato un precedente accertamento in autotutela, riferito al precedente periodo d’imposta;
- Il contribuente ha regolarmente tenuto la contabilità, e su questa il fisco nulla ha eccepito.
Lo ha precisato la Ctr della Sardegna con la sentenza n. 236/4/2017 del 17 luglio 2017.