Sono inattendibili gli studi di settore quando il contribuente riesce a dimostrarlo

Lo strumento degli studi di settore non è utilizzabile dall’Ufficio se il contribuente riesce a dimostrare l’inattendibilità dello stesso, determinata dalla particolare situazione dell’esercizio oggetto di accertamento.

L’accertamento non è ex se sufficiente a legittimare la pretesa se:

  1. La ripresa è fondata esclusivamente sulle risultanze dello studio;
  2. Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi accertati si attesta su una percentuale molto bassa (nel caso di specie, meno dieci per cento);
  3. Nell’anno di imposta precedente, il contribuente ha subito un intervento chirurgico che ne ha ridotto la capacità lavorativa sia del medesimo periodo d’imposta, che di quello successivo;
  4. L’Amministrazione ha annullato un precedente accertamento in autotutela, riferito al precedente periodo d’imposta;
  5. Il contribuente ha regolarmente tenuto la contabilità, e su questa il fisco nulla ha eccepito.

Lo ha precisato la Ctr della Sardegna con la sentenza n. 236/4/2017 del 17 luglio 2017.

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