Commissione Tributaria Regionale, sez. 4, 17.07.2017, n. 236
Lo strumento degli studi di settore non è utilizzabile dall’Ufficio se il contribuente riesce a dimostrare l’inattendibilità dello stesso, determinata dalla particolare situazione dell’esercizio oggetto di accertamento. L’accertamento non è ex se sufficiente a legittimare la pretesa se: La ripresa è fondata esclusivamente sulle risultanze dello studio; Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi accertati si attesta su una percentuale molto bassa (nel caso di specie, meno dieci per cento); Nell’anno di imposta precedente, il contribuente ha subito un intervento chirurgico che ne ha ridotto la capacità lavorativa sia del medesimo periodo d’imposta, che di quello successivo; L’Amministrazione ha annullato un precedente accertamento in autotutela, riferito al precedente periodo d’imposta; Il contribuente ha regolarmente tenuto la contabilità, e su questa il fisco nulla ha eccepito.