Per godere della participation exemption l’attività commerciale dev’essere già avviata

Non gode dell’esenzione Ires (al 95%) la plusvalenza realizzata dalla società partecipante che cede la quota della partecipata ad un terzo soggetto, se la partecipata non svolge ancora le attività commerciali previste dallo statuto.

Così la Ctp di Brescia con la sentenza n. 502/04/2017 del 14/07/2017.

Motivazione

Resta provato e confermato che alla data in cui si verificava la plusvalenza la srl non era ancora proprietaria del terreno. Nelle more, la società stessa aveva sostenuto costi vari intesi a verificare la fattibilità della realizzazione del centro commerciale previsto sul terreno de quo ma non aveva realizzato alcun ricavo come da contabilità. Siffatta circostanza esclude il requisito della “commercialità” cioè dell’esercizio di una attività commerciale  ex art 87 co. 1 TUIR.

Invero, la conferma di tale conclusione è raggiunta attraverso due considerazioni:

1) L’esercizio della attività sociale deve essere effettiva cioè deve concretizzarsi in operazioni effettive compiute e previste dallo statuto sociale. Nella fattispecie, la società non ha svolto nessuna delle attività previste quale oggetto sociale. Tanto è vero che aveva sostenuto solo costi ma nessun ricavo con riferimento alla data della cessione della quota sociale.

2) La srl aveva svolto una serie di attività preparatorie e propedeutiche rispetto all’acquisto dell’area in questione cioè proprio in previsione di tale acquisto che avrebbe costituito lo svolgimento della sua attività sociale. Tali attività anzidette non sono esercizio dell’attività sociale specifica prevista dallo statuto e, da un lato, confermano che la società non era ancora proprietaria dell’area in questione per non averla ancora comprata e dimostrano solo la intenzione dell’acquisto all’esito positivo di tutti gli accertamenti di fattibilità del centro commerciale. L’acquisto avrebbe costituito così esercizio dell’attività sociale statutaria. Dall’altro lato, l’acquisto era solo previsto e avrebbe potuto non essere effettuato sia per l’esito negativo degli accertamenti di fattibilità svolti sia per qualsiasi altro motivo. In tal modo, la srl non comprando l’area, non avrebbe svolto quello che era l’esercizio della sua attività sociale ma avrebbe potuto avvantaggiarsi ugualmente del beneficio in questione.

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