Anche per la consulta sono producibili nuovi documenti in appello
Secondo la Consulta non è fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, per il semplice fatto che la facoltà di produrre per la prima volta documenti in appello è riconosciuta a entrambe le parti del giudizio, cosicché non sussiste alcuno «sbilanciamento» processuale.
Non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (nel caso di specie, tra quello civile e quello tributario), essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la disciplina dei singoli istituti processuali, nei limiti della ragionevolezza. Ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali (o non vengano prescritte modalità tali) da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale.
Nel caso di specie, la Consulta non ravvisa profili di irragionevolezza nella possibilità di produrre per la prima volta documenti in appello. Inoltre, non sussiste il rischio di compressione del diritto di difesa della controparte legato alla potenziale perdita di un grado di giudizio: per giurisprudenza pacifica, il doppio grado non gode nel nostro ordinamento di copertura costituzionale (si vedano la sentenza 243/2014 e l’ordinanza 42/2014).
Corte costituzionale Sentenza 14 luglio 2017, n. 199