Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. 3, 6.07.2017, n. 2331
Il contribuente, se ha esposto il credito Iva di cui chiede il rimborso, nella propria dichiarazione, non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento ai fini del riconoscimento del proprio diritto, che si estingue solo con l’inutile decorso del termine di prescrizione decennale. Ovvero la mancata presentazione del modello VR non comporta la decadenza della richiesta di rimborso, ma costituisce solo il presupposto per l’esigibilità del credito.