La scheda carburante è sufficiente a ricostruire il reddito del tassista
E’ sufficiente il dato ricavato dalle schede carburante per la ricostruzione del reddito prodotto da un tassista in un anno d’imposta, indifferentemente se abbia o meno “dedicato” parte del tempo ad altre attività, quali nel caso di specie la carica di consigliere di una cooperativa di radiotaxi.
La vicenda riguarda un tassista che nella propria difesa avrebbe dichiarato di non aver esercitato la sua attività per tutto l’anno, bensì soltanto per i primi cinque mesi. Nel resto dell’anno, pur conservando la licenza di taxi, non avrebbe più esercitato l’attività, avendo accettato la carica di consigliere di una cooperativa radiotaxi che gli garantiva un discreto reddito.
Ma per la CTR è stato decisivo, infatti, il dato risultante dalle schede carburante da lui stesso emesse. Tali schede, previste dall’art. 2 della legge 21 febbraio 1977 n. 31, documentano gli acquisti di carburante, con valore sostitutivo della fattura di cui all’articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 numero 633, e si riferiscono esclusivamente all’attività d’impresa esercitata dal tassista.
Il relativo chilometraggio, desumibile dalla scheda del dicembre 2009, vale a dire da un documento sostitutivo della fattura, non può riferirsi se non ai costi sostenuti per carburante nello svolgimento dell’attività di tassista, e che per questo stesso motivo sono imputabili all’attività d’ impresa, e funzionali alla deduzione dei relativi costi.
L’operato dell’agenzia delle entrate è risultato poi congruo e prudente nell’abbattimento del chilometraggio medesimo, con imputazione di una rilevante parte all’uso privato del mezzo.
Così la Ctr Lombardia con la sentenza n. 3025/24/2017 del 7 luglio 2017.