Imposta sulla pubblicità: l’imposta è unica anche in presenza di più messaggi

L’impresa che intende pubblicizzare i propri prodotti apponendo diversi messaggi pubblicitari su diverse frecce-segnaletiche ma situate nello stesso palo di sostegno, deve versare l’imposta calcolata unitariamente e non su ogni singola freccia.

Così la Ctp di Milano con sentenza n. 4475/23/2017 del 30/06/2017.

Motivazioni

Questo Collegio non trova motivo di discostarsi dalla normativa vigente in materia e neppure dalla giurisprudenza consolidata formatasi nel tempo, quindi, risultando pacifico che le frecce sono fisicamente indipendenti fra loro (tanto da poter venire singolarmente rimosse) e che l’unico elemento materiale di raccordo è rappresentato dal palo di sostegno delle stesse, deve ritenersi che il dato aggregante atto ad individuare il presupposto impositivo, sia costituito, oltre che dal medesimo soggetto pubblicizzato, dalla connessione fra le frecce stesse.
In tal senso anche la Cassazione con la sentenza n. 252/12, laddove considera il mezzo pubblicitario nella sua unicità, qualora si sia in presenza di una pluralità di frecce che espongono la stessa pubblicità (anche se non collocate fisicamente sul medesimo supporto) e sono riferibili alla medesima ditta, come nel caso in questione. Corretto risulta quindi il criterio di calcolo adottato dalla soc. ricorrente che tassò le frecce in questione quale unico presupposto impositivo.”

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