Equitalia non può stare in giudizio con un soggetto esterno all’organizzazione (avvocato)

L’agente della riscossione, al pari di quello dell’Agenzia delle entrate e di quello dell’Agenzia delle dogane e de monopoli e della cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario, nei cui confronti è proposto il ricorso, deve stare in giudizio direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè – deve ritenersi – in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno (o, se si preferisce, la cd. rappresentanza legale) o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all’uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione.

Lo ha precisato la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 1, 23.06.2017, n. 11055.

Motivazioni

Per effetto delle modifiche apportatevi dall’art. 9, co. 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ed entrate in vigore il 1 ° gennaio 2016, l’art. 11 del d.lgs. 546/1992 ora infatti, dopo aver, al primo comma, stabilito che «le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale», al secondo comma dispone che «l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli … nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata» e che «stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato» ed al terzo comma aggiunge che «l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».

Per cui attualmente, nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie, l’agente della riscossione deve essere assistito tecnicamentema non può farsi rappresentare da un difensore abilitato scelto tra quelli muniti dei requisiti indicati dall’art. 12, co. 2, del d.lgs. 546/1992, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall’art. 9, co. 1, lett. e), del d.lgs. 156/2015, come, ad esempio, un avvocato iscritto nel relativo albo professionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: