Non paga l’IMU l’immobile in costruzione
In tema di imposta comunale sugli immobili, l’accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione (F/3) non è presupposto sufficiente per l’assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell’area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento.
Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n.11694 dell’11 maggio 2017.
Motivazioni
L’art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 504/1992 stabilisce: «per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano» (primo periodo); «il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato» (secondo periodo).
Il classamento nella categoria fittizia F/3 («unità in corso di costruzione») – pur essenziale ai negozi civilistici su cosa futura – non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificabile.
Imposta sull’area edificatoria
In presenza di un tale classamento, quindi, e fermi i controlli pubblici sulla relativa appropriatezza, l’imposta può attingere solo l’area edificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992 (valore dell’area tolto il valore del fabbricato in corso d’opera).