ACEA Energia spa – Mercato Libero ed ITALGAS spa, condannate a stornare gli importi erroneamente richiesti e al risarcimento del danno
ADICU: “Giusto riconoscimento di una pratica scorretta perpetuata da anni”
Un nostro associato evocava in giudizio dianzi al Giudice di Pace di Roma ACEA Energia Mercato Libero S.p.A. e ltalgas S.p.A. per far condannare la prima al rimborso delle somme fatturate in eccesso e corrisposte nella misura non dovuta di € 582.19, entrambe al pagamento del risarcimento danni subiti in ragione di comportamenti contrattualmente scorretti e contrari a buona fede.
Il consumatore premetteva di aver stipulato con Acea Energia in data 20.06.2012 un contratto per la somministrazione di gas ad uso domestico, avendo opzionato la tipologia contrattuale “mono oraria”; che non essendo stato attivato il profilo tariffario richiesto, si dedicava a sporgere ripetuti reclami volti a sollecitare una verifica delle letture effettuate, al cospetto di evidenti fenomeni di sovra-fatturazione; che veicolata dall’associazione consumeristica ADICU aps (Associazione a Difesa dei Consumatori e degli Utenti), l’attrice esperiva altresi una procedura conciliativa nei confronti di Acea Energia, non andata a buon fine, essendo demandate le verifiche sui misuratori ad un terzo soggetto (ltalgas S.p.A.).
Nel merito, le doglianze del consumatore appaiono supportate nei fatti, attesochè nel contratto di fornitura del gas domestico, risulta assegnato un contatore identificato al nr. …………..938, mentre il misuratore richiamato nelle bollette prodotte, risulta altrimenti indicato al nr. …………683.
Italgas nelle note istruttorie, adduce come l’erronea assegnazione del contatore si rendesse correlata al momento dell’attivazione della fornitura, risalente a data 04.04.2011, quindi ben prima del subentro di Acea Energia a Eni nel contratto, risultando dalla modulistica sottoscritta dal consumatore l’attribuzione del contatore all’appartamento B1 anziché B2.
“Siamo soddisfatti che finalmente sia stato giustamente riconosciuto il ristoro al nostro assistito oltre che un’indennizzo per una pratica scorretta perpetuata da anni – dichiara Camillo Bernardini, Presidente Nazionale di ADICU aps. La totale assenza di coerenza tra quanto riferito da ACEA Energia spa e quanto accertato dal Giudice di Pace di Roma ha consentito il rigetto delle opposizioni presentate dalla società elettrica. Quanto non assolve dall’errore la società responsabile della lettura e della installazione del misuratore, rispondente per l’interversione dei consumi di un appartamento, attribuiti ad altra unità immobiliare. I danni dedotti, si ravvisano se non altro in ragione delle perdite di tempo sopportate e dei costi correlati ai reclami andati a vuoto e all’attivazione del procedimento di conciliazione stragiudiziale inutilmente esperito”.
Sentenza n. 11543/17