Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sez. 3, 04.04.2017, n. 397
Ai fini della qualificazione di immobile di lusso devono ritenersi esclusi dal calcolo della superficie utile le parti accessorie, quali murature perimetrali e divisorie, vano scala e vani adiacenti all’abitazione adibiti a magazzino. Affinché l’immobile sia qualificabile come di lusso, occorre che la superficie effettivamente adibita ad abitazione sia superiore ai 240 metri quadri. In tal caso non vanno conteggiati le parti accessorie, ovvero: a) murature perimetrali e divisorie; b) vano scala; c) vani adiacenti all’abitazione adibiti a magazzino.