Commissione Tributaria Regionale Bologna, sez. 1, 23.02.2017, n. 788

L’intimazione di pagamento, notificata al contribuente senza l’allegazione dell’atto prodromico richiamato, deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente, il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua stessa validità.Il principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito dall’art. 3 della l. n. 241/1990, deve ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall’agente della riscossione poiché, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18415/2005, “una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 24 Cost. “.L’adeguata motivazione dell’atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa (si vedano in merito Cass. sentenza n. 18306/2004, Cass. sentenza n. 10209/2010, Cass. sentenza n. 2907/2010). Il difetto di motivazione rende pertanto nullo l’avviso di intimazione per violazione del diritto di difesa del contribuente.Anche l’indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all’interno dell’intimazione rende comunque necessaria l’allegazione dell’atto prodromico a cui si fa riferimento.

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