L’attività di volontariato non può essere retribuita
La legge sul volontariato (Legge 266/1991) all’art.2 dispone che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario e che allo stesso possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attivitità prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
Appare evidente che queste forme di rimborzo non possono trasformarsi in veri e propri rapporti di “lavoro dipendente”, così come invece traspare dalla ricostruzione dei fatti e dalla documentazione prodotta.
Con queste motivazioni la CTP di Firenze con la sentenza n. 177 del 15/02/2017 ha rigettato il ricorso presentato da una Associazione che corrispondeva ai propri associati, che svolgevano servizi in convenzione con il Comune, compensi in denaro imputandoli a “rimborsi forfettari”.
L’Ufficio considerando compensi dei volontari delle vere e proprie retribuzioni, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi associati, ha provveduto a recuperare le somme relative alle ritenute d’acconto non versate.