Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sez. 1, 15.02.2017, n. 177
La legge sul volontariato (Legge 266/1991) all’art. 2 dispone che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario e che allo stesso possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Appare evidente che queste forme di rimborso non possono trasformarsi in veri e propri rapporti di “lavoro dipendente”, così come invece traspare dalla ricostruzione dei fatti e dalla documentazione prodotta.