Giudice di pace di Roma, sez. II, 13.02.2017, n. 4702

Come, infatti, affermato dalla S.C. in numerose sentenze ( cfr. nn. 15149/2005; 489/2000), le azioni esperibili da colui al quale sia stata notificata una cartella di pagamento per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 e 28 L 689/81 e 209 C.d.s, sono: a) l’opposizione ex artt. 22 e 23 L 689/81 e/o artt. 5, 6 e 7 D.L. n. 150/11, quando la cartella è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento violazione al C.d.s., onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela, previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione ex art. 615 cpc, quando l’opponente o contesta la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, decadenza o decesso dell’obbligato; c) l’opposizione ex art. 617 cpc (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella ) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti avvisi di mora. Ciò premesso, sull’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, questo giudicante condivide quanto statuito sul punto dalla S.C. con la sentenza n. 19704/15, secondo la quale “è pienamente ammissibile l’opposizione ex art. 615 cpc avverso l’estratto di ruolo; ciò in quanto basta la ricezione della semplice notizia dell’esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex art 100 cpc, tendente a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico”.


Giudice di Pace di Roma, sez. 2, 13 febbraio 2017, n. 4702

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