Giudice di pace di Roma, sez. 1, 30.01.2017, n. 2990

Relativamente alla opponibilità dell’estratto di ruolo opposto in cui risulta richiamata la cartella esattoriale di cui all’oggetto, deve preliminarmente ritenersi che, sulla scia della recente sentenza della Corte di Cassazione sezioni Unite n. 19704 del 2.10.15 l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella esattoriale ma anche contro l’estratto di ruolo (“elaborato informatico … contenente gli elementi della cartella …”), che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge). Riconosce la Suprema Corte a Sezioni Unite, superando definitivamente le contrastanti tesi della Corte stessa, la ammissibilità dell’impugnazione della cartella esattoriale, non notificata, anche sulla mera scorta della conoscenza acquisita attraverso l’estratto di ruolo. Inoltre, la Suprema Corte con sentenze S.U. n. 16412/07 e 11210/2012 ha affermato che “l’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario.”.

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