Giudice di Pace di Roma, sez. VI, 25.01.2017, n. 2385

La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l’interessato, al fine di far valere fatti impeditivi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, quale appunto la mancata notifica del/i provvedimento/i sanzionatorio/i sotteso/i, può proporre opposizione all’esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tale giudice era originariamente il Pretore, poi sostituito dal Tribunale con il d.lg. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999, dal Giudice di Pace.

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