Giudice di Pace di Roma, sez. III, 24.01.2017, n. 2259
Tali omissioni determinano, necessariamente, la nullità della suddetta intimazione poiché non vi è prova della notifica atti presupposti ed attesa la manifesta insussistenza dei titoli esecutivi con lo stesso azionati. Parte attrice HA DATO PROVA della fondatezza della domanda in modo preciso, documentato e con tutti i riferimenti che danno l’esatta rappresentazione dei fatti con l’assolvimento dell’onere ex art 2697 cc. LA CARTELLA di pagamento emessa da Equitalia, va dichiarata nulla quando scaturisce da provvedimenti dai quali non vi è prova della notifica. Tenuto conto di quanto sopra, si rileva infine che il successivo esame nel merito della causa resta precluso per la definizione della suddetta questione rituale che è preliminare ed ogni ulteriore indagine della causa.
Giudice di Pace di Roma, sez. III, 24.01.2017, n. 2259