Giudice di pace di Roma, sez. I, 10.01.2017, n. 394
La doglianza relativa alla mancata notifica dei verbali di violazione al CdS posti a presupposto della cartella opposta è fondala. Ed infatti nulla è stato provato circa la loro rituale notifica al ricorrente. Conseguentemente e per l’effetto di tale mancata notifica, la eccepita decadenza di Roma Capitale alla riscossione della somma ingiunta è fondata per violazione dell’art. 201 CdS. Ne consegue l’annullamento della cartella opposta.