Tribunale civile di Roma, sez. XII, 05.01.2017, n. 101
Va anzitutto rilevata l’infondatezza dell’eccezione preliminare di improponibilità dell’appello ai sensi degli artt. 113 co. 2 e 339 c.p.c. per essere la sentenza del giudice di pace di valore inferiore ai millecento euro e quindi pronunciata secondo equità. Invero gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2001, rispettivamente in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, escludono espressamente che nei rispettivi giudizi si applichi l’art. 113 co. 2 c.p.c. (a tenore del quale “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del codice civile”), sicché la sentenza del giudice di prime cure (che ha deciso secondo diritto e non secondo equità) è certamente soggetta ad appello.