Tribunale civile di Roma, sez. XII, 05.01.2017, n. 101

Per quanto concerne l’allegato difetto di notifica dei verbali di accertamento sottostanti alle dette cartelle (aspetto sul quale il GdP non si è soffermato), Roma Capitale – su cui incombeva il relativo onere – non ha fornito la prova, nella fase di primo grado, della notifica dei VAV, mentre le produzioni documentali effettuate in questa fase sono tardive ex art. 345 c.p.c. e non possono essere valutate. Ne consegue che le cartelle di cui si discute devono essere annullate in quanto viziate, a monte, dalla mancata notifica dei verbali di accertamento sottostanti, anche considerando l’intervenuta estinzione dell’obbligo di pagamento della somma dovuta per omessa notifica dei VAV nei termini di cui all’art. 201 CdS.

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