Tribunale civile di Roma, sez. XII, 05.01.2017, n. 101
Deve essere del pari disattesa l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di Roma Capitale. Infatti secondo l’indirizzo maggioritario della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, quando viene contestata la legittimità del titolo su cui si fonda la riscossione per l’assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione, sussiste legittimazione passiva concorrente tra l’ente impositore e il concessionario della riscossione, in quanto sebbene il primo sia l’unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (oggetto di azione di accertamento negativo), il concessionario è pur sempre il soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione (la cartella esattoriale), sicché ad esso va riconosciuto l’interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l’ente che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27 (Cass. Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013; Cass. n. 24154 del 2007; Cass. n. 5277 del 2001). Nel caso che occupa, l’appellante ha impugnato non solo le cartelle esattoriali, ma anche i verbali di accertamento presupposti, sicché sussiste certamente, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato, la concorrente legittimazione processuale del Comune e della concessionaria.