Stop all’ipoteca «eccessiva»

L’importo dell’ipoteca iscritta non deve avere un valore superiore al doppio del credito preteso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità definiti ex lege. La violazione di questi limiti determina l’eccessivo sacrificio per il contribuente, configurando altresì l’abuso di diritto, specie in assenza di elementi motivazionali giustificativi.

Così si è espressa la Ctr Lazio con la sentenza n. 6293/12/2017 del 7 dicembre 2016.

Motivazioni

La natura cautelare dell’istituto in esame induce a ritenere fondamentali i caratteri della proporzionalità e della ragionevolezza, pertanto se si supera il doppio dell’importo del credito, non solo si ha lesione dell’art. 77 dPR citato, ma si determina un’eccessivo sacrificio vessando oltre misura il contribuente si da configurare un possibile abuso di diritto, un eccesso dei mezzi di tutela nei suoi riguardi, da parte dell’amministrazione creditrice, comportamento non più tollerabile, anche alla luce del principio costituzionale del giusto processo, previsto nell’art 111 Cost, da cui deriva che “giusto” non può essere un processo frutto di abuso per l’esercizio in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela del diritto sostanziale ( Cass, Sez 111, sent 6533/2016).

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