Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 8, 05.12.2016, n. 571

Anche l’avviso di liquidazione divenuto definitivo,  laddove sussiste l’evidenza di un errore, non esime il Fisco di avvalersi del suo potere discrezionale per concedere l’annullamento, nonostante il contribuente non l’abbia contestato nei termini e abbia reso l’avviso di liquidazione definitivo. Secondo la Commissione, “la cartella di pagamento, nell’ipotesi in cui faccia seguito all’emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce la qualità di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo. La sussistenza delle condizioni, secondo cui, se è pur vero che si tratta di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, è anche vero che sussiste in capo all’Amministrazione una discrezionalità “vincolata”, in quanto nella comparazione degli interessi in gioco non può il fisco ritenersi – per via della definitività dell‘atto – al riparo dal contenzioso, mantenendo in piedi una tassazione discutibile (art. 2 del DM n. 37/97).

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