Giudice di Pace di Roma, sez. V, 18.08.2016, n. 27747
Parte attrice non impugna l’estratto di ruolo bensì eccepi che la mancata notifica del titolo esecutivo quale la cartella esattoriale e ciò nel pieno rispetto del principio stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19704/2015 riferendo di non aver mai ricevuto le cartelle richiamate in detto estratto di ruolo. Per tale profilo, occorre rilevare che la Suprema Corte ha stabilito che l’estratto di ruolo è impugnabile per la mancata notifica delle cartelle esattoriali trattandosi di un documento che afferisce alla competenza del concessionario. Ciò posto, esaminando, quindi, la documentazione del concessionario occorre rilevare che le cartelle non sono state ritualmente notificate poiché dalla produzione degli avvisi di ricevimento postali risulta annotato < indirizzo insufficiente > con la conseguenza che la produzione in atti del certificato di residenza dell’attrice appare irrilevante in quanto, in ogni caso, non vi è stata la materiale consegna del plico e nemmeno ulteriori avvisi di notifica, come rilevato correttamente dall’opponente. Ciò posto, secondo l’insegnamento della Suprema Corte si è in presenza, quindi, di un accertamento negativo del credito che, nella fattispecie, non ha consentito al destinatario di poter procedere alla propria eventuale difesa.