Cassazione civile, sez. 5, 03.08.2016, n. 16163

Per giurisprudenza consolidata nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve all’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 14908 del 01/07/2014). Pertanto, ancorché i ricorrenti abbiano ribadito e riproposto in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno del ricorso introduttivo, (come si evince dall’atto di appello allegato al ricorso), queste devono essere considerate idonee a contrastare la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, con conseguente assolvimento dell’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del digs. 31.12.1992, n. 546, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (v. Cass. n. 1200 del 2016).

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