Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX, Sentenza n. 3203/39/15, depositata l’8/06/2015
I servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni e i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non da alcun sostanziale rilievo, generico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio. Infatti, nell’ambito della assimilazione della TIA alla TARSU, il fatto generatore dell’obbligo di pagamento è legato non alla effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente alla utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti. (M.D.)
Riferimenti normativi: art. 238 del d.lgs. n. 152/2006; Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 238/2009