Giudice di Pace di Bari, sez. III, 11.05.2016, n. 1119
Va precisato infatti che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, è normalmente diretta non solo a far valere i vizi di detto provvedimento in sé e per sé considerato (in quanto atto autonomamente impugnabile) ma anche e soprattutto a contestare la legittimità del la pretesa creditoria originaria e di quella esattoriale che la incorpora. Nel caso ln esame l’opponente ha contestato non solo i vizi propri del provvedimento di fermo ma anche l’intera procedura esattoriale nel cui ambito era stata disposta la misura del fermo, deducendo appunto l’inesistenza e/o la mancata conoscenza dei titoli sottesi alla C.E. menzionata nel provvedimento di fermo nonché la notifica della stessa C.E. menzionata nel predetto provvedimento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio del impugnazione del provvedimento in questione è esperibile nei casi in cui la C.E. è emessa senza essere preceduta dalla notifica del provvedimento sanzionatorio (verbale di accertamento o ordinanza ingiunzione) sotteso alla stessa onde consentire al ricorrente di recuperare l’esercizio del proprio diritto di difesa. Sul punto è opportuno osservare che la C.E. è a differenza del titolo recante la sanzione iscritta a ruolo (quale ad esempio il verbale di accertamento della violazione al C.d.S.) un atto formato dallo stesso concessionario, il quale dunque non può non averne la piena e diretta disponibilità; di talchè non si ravvisa neppure alcuna ragione obiettiva idonea a giustificare la mancata conservazione del relativo riscontro documentale nonché il mancato deposito in causa. Ne deriva che nel momento in cui l’opponente impugna il preavviso di fermo amministrativo, deducendone l’illegittimità, tra l’altro per inesistenza o per mancata notifica del fondamentale atto presupposto (la C.E.) a mezzo del quale viene portato a conoscenza del debitore il ruolo formato nei suoi confronti e gli elementi identificativi essenziali del debito iscritto per cui si procede coattivamente, è certamente onere del concessionario produrre in giudizio detto atto (ancorché in copia) e la prova della relativa notifica, dall’una e dall’altra dipendendo, poi la legittimità dei successivi passaggi dell’esecuzione compresa l’adozione tempestiva del fermo (art. 86 D.P.R. 602/73). Nel caso di specie non vi è traccia nel carteggio versato in atti dalla Equitalia, della C.E. elencata nel preavviso di fermo amministrativo. Né tale produzione può dirsi surrogabile dall’allegazione degli estratti del ruolo informatizzato, che, oltre ad essere atti interni, elaborati dal Concessionario a fini di gestione del ruolo, sono oggettivamente documenti ben diversi dalle cartelle di pagamento, costituenti atti formali dell’esecuzione esattoriale espressamente disciplinati dalla legge e dai quali la legge stessa fa dipendere adempimenti e termini cui resta soggetto il concessionario procedente (Sent. Del Trib. di Bari del 6.12.10) e né tanto meno dalla cartolina versata in atti (in copia) dal Concessionario, che non contiene alcun riferimento al numero di ruolo della cartella né vi è certezza della data di notifica, non potendosi ritenere valide le note scritte a mano sulla stessa.