Giudice di Pace di Bari, sez. I, 5.05.2016, n. 1055
Con ordinanza n. 14831/08 le S.U. della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che “con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all’art. 86 D.P.R. 602/12, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al Giudice tributario o al Giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte non tributari”. Identico principio (la giurisdizione spetta al Giudice che ha la cognizione sul diritto a cautela del quale il fermo è disposto) si riviene nelle pronunce della Cass. a Sez. Unite n. 555/09 e 10672/09. Va altresì precisato che sempre la S.C., con ordinanza n. 15354 del 22.7.15, ha chiarito che “il fermo e l’ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione”, escludendo in tal modo la possibilità di opposizione all’esecuzione forzata.