Giudice di Pace di Bari, sez. I, 5.05.2016, n. 1055

Priva di fondamento è l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Ente Concessionario, atteso che, pur essendo limitata la sua attività alla sola notifica della C.E. ed alla riscossione coattiva delle somme, c’è da considerare che nel procedimento “di iscrizione a ruolo di una somma non pagata” il Concessionario della riscossione rappresenta un altro soggetto che assume una veste rilevante. Lo stesso infatti, ha sempre un interesse economico poiché percepisce una somma, in proporzione all’importo, per la propria prestazione. Anche sul punto è intervenuta la S.C. che ha ribadito la necessità del litisconsorzio necessario passivo, tra ente impositore (in questo caso il Comune di Bari in qualità di titolare della pretesa contestata) e concessionario per la riscossione (quale soggetto che ha emesso l’atto oggetto di opposizione), chiarendo pertanto l’esistenza di un interesse proprio dell’esattore alla partecipazione al giudizio di opposizione (Cass. n. 24154/07-709/2008).

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