Cassazione civile, sez. 6, 02.02.2016, n. 2047
In caso di mancato recapito della raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio fiscale ai sensi dell’art. 14 l. n. 890/82 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente l’art.8 l. n. 890/1982, relativo alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta.