Cassazione civile, sez. 6, 22.01.2016, n. 1200
E’ infatti principio insegnato da codesta Suprema Corte (principio che con la specie di causa appare coerente, e perciò da ribadire e convalidare), quello secondo cui: “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012; si confrontino anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14031 del 16/06/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4784 del 28/02/2011). Alla stessa stregua non può che ritenersi allorché sia la parte ricorrente a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l’atto introduttivo di quel grado del processo. Benvero, che nella specie sia così avvenuto lo si ricava dalla stessa pronuncia impugnata nella quale — assolvendosi così la parte ricorrente dall’onere di autosufficienza sul punto – è la stessa Commissione giudicante a evidenziare che la parte appellante ha ribadito —con il gravame- le ragioni di impugnazione che erano state originariamente proposte. Né può avere rilevanza alcuna — a questo proposito – che le ragioni di gravame siano state desunte (magari con lo strumento della pura e semplice trascrizione) dagli argomenti già valorizzati nell’atto introduttivo di primo grado, ben potendosi la parte avvalere delle ragioni già dispiegate al fine di nuovamente asseverare la fondatezza delle proprie tesi.Né compete al giudicante distinguere tra argomenti originali ed argomenti rielaborati o integralmente copiati, purchè questi si pongano in relazione di oggettivo contrasto con le ragioni su cui è fondata la pronuncia impugnata, donde promana —per conseguenza necessaria- quell’intento critico che invece la Commissione giudicante ha ritenuto assente.