Giurisprudenza

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. IX, Sentenza n. 6121/9/15, depositata il 23/11/2015

Il termine per la richiesta di rimborso decorre dal saldo nel caso in cui il diritto derivi da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti in quel momento dovuto. Decorre dal giorno dei singoli versamenti nel caso in cui questi risultano parzialmente o totalmente non dovuti. L’inesistenza dell’obbligo può verificarsi sia nel caso in cui fin dall’origine non vi è tale obbligo, sia in quello in cui risulti un eccedenza di versamento. In ogni caso ci si trova innanzi ad un obbligo tributario inesistente, l’unica differenza è il dies a quo del termine di decadenza. Nessuna norma prevede la sospensione dei termini di impugnazione della cartella, quando la parte proponga la rateizzazione dell’importo iscritto a ruolo. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 38 dP.R. n. 602/73

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sez. Trib. n. 4251/2007; Cass. sez. Trib. n. 1918/2007

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