Redditi fondiari

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Reddito da locazione di immobile

Accordo di riduzione del canone – Efficacia retroattiva – Non sussiste.

In tema di imposte dirette, il canone di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo deve essere sempre dichiarato, atteso che esso concorre alla formazione del reddito, ancorché non percepito. Consegue che gli accordi intervenuti tra le parti, volti a ridurre il canone originariamente pattuito, sono opponibili ai terzi e all’Amministrazione finanziaria esclusivamente dalla data di registrazione dell’accordo medesimo, a partire dalla quale quest’ultimo acquisisce certezza giuridica ai sensi dell’art. 2704 c.c.. (Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Cigna – Relatore: Dima). Sent. n. 1462 del 23 giugno 2015.).

Dichiarazione – Obbligo – Modalità alternative di pagamento del canone – Irrilevanza – Fattispecie.

In base al disposto dell’art. 26 del d.p.r. n. 917 del 1986, i redditi fon- diari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendente- mente dalla percezione, sicché, nel caso di locazione di immobili, sono irrilevanti le diverse modalità di adempimento dell’obbligo di corrispondere il canone che le parti abbiano concordato tra di loro (Con tale motivazione i giudici dell’appello hanno riformato la sentenza dei primi giudici che aveva ricondotto alla “inesistenza di reddito” la pattuizione intervenuta tra le parti secondo la quale il conduttore restava esonerato per tre anni dal pagamento del canone, provvedendo tuttavia ad eseguire a sue spese opere di miglioria dell’immobile). (Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XIV (Presidente: Mangialardi – Relato- re: Gentile). Sent. n. 1784 del 1 settembre 2015).

 

Locazione – Corrispettivo – Prestazione patrimoniale diversa dal danaro – Tassabilità – Sussiste.

Il corrispettivo della locazione di un immobile, costituito anziché in una somma di danaro, da una prestazione avente ad oggetto beni o servizi, apprezzabile dal punto di vista patrimoniale, costituisce per il locatore reddito imponibile ai fini dell’irpef. (Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Lorusso – Relatore: Lancieri). Sent. n. 2302 del 9 novembre 2015.).

 

Immobile assoggettato ad espropriazione forzata – Canoni di locazione – Imponibilità – Non sussiste.

I canoni di locazione dell’immobile assoggettato ad espropriazione forzata civile non costituiscono reddito di fabbricati per il proprietario, in quanto il pignoramento si estende, ai sensi dell’art. 2912 c.c., ai frutti e alle rendite dell’immobile pignorato. (Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. IV (Presidente: Tomasicchio – Relatore: Colagrande). Sent. n. 2225 del 17 giugno 2015).

 

Attività volta alla commercializzazione di prodotti agricoli – Legittimità – Regime del reddito agrario – Inapplicabilità.

L’applicazione del regime fiscale previsto dall’art. 32 (reddito agrario) del d.p.r. n. 917 del 1986 e del regime speciale dei produttori agricoli di cui all’art. 34 del d.p.r. n. 633 del 1972 presuppone che il soggetto contribuente operi come imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.), sia cioè dedito alla coltivazione del fondo, ossia ad un’attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale, che comportino l’utilizzazione della terra. Laddove, invece, l’attività, secondo i dati in concreto accertati, si configuri di natura commerciale, fondatamente viene accertato un reddito di impresa ai sensi dell’art. 39, c. 2, del d.p.r. n. 600 del 1973. (Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Leuci – Relatore: Samarelli). Sent. n. 2174 del 20 ottobre 2015.).

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