Comm. trib. reg. Lazio, sez. X, Sentenza n. 4395/10/15, depositata il 27/7/2015
L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni deve essere applicato sull’intera superficie espositiva quanto questa è idonea per l’intero all’esposizione pubblicitaria, mentre deve essere esclusa ogni superficie accessoria, come la cornice, poiché non idonea ad ospitare alcun messaggio pubblicitario, come risultanti, nel caso in esame, dalle riproduzioni fotografiche e schede tecniche riguardanti le esatte dimensioni dei mezzi pubblicitari. (A.T.)
Riferimenti normativi: art. 12 d.lgs. n. 507/93; Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23195/2009