Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 2, 21.07.2015, n. 16653

La Commissione, in camera di consiglio, letti gli atti di causa e la documentazione ad essi relativa, ritiene il ricorso fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Osserva, infatti, il Collegio che il ruolo ancorchè atto interno dell’amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo d’imposta, per cui l’iscrizione costituisce il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la pretesa del concessionario viene portata a conoscenza del debitore d’imposta mediante la notifica della cartella di pagamento. Da qui l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione che è quello della formazione del ruolo e  non quello della notifica della cartella (cassazione sentenza n. 2248/2014) a cui questa sezione si conforma. Dagli atti, però, non risulta provato che la cartella indicata nel sollecito contestato è stata notificata alla ricorrente, ed in tali condizioni esso è atto autonomamente impugnabile. In mancanza della suddetta prova il ricorso va accolto.

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