Giurisprudenza

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, Sentenza n. 4283/06/15, depositata il 20/07/2015

L’IRAP è un’imposta di carattere reale, il cui presupposto oggettivo è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione od allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, sicché essa si applica a tutti i soggetti che esercitino una o più di tali attività. L’obbligatorietà dell’IRAP ruota intorno al concetto di autonoma organizzazione, ossia al coordinamento di quei fattori che possono incidere sui ricavi conseguiti. Rileva, dunque, la presenza di un’organizzazione d’impresa e questa non è data dal coordinamento e dall’organizzazione più o meno complesse di cui è capace il professionista per migliorare o rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, bensì da quella organizzazione autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire come struttura a sé stante quella prestazione professionale che connota l’attività tipica del professionista. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: C.T.R. Lazio, sez. I, n. 238/2013.

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