Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, Sentenza n. 4282/06/15, depositata il 20/07/2015
L’esistenza di un dipendente assume rilevanza ai fini dell’applicabilità del tributo solo ove il lavoro subordinato ha potenziato l’attività produttiva. Ne consegue che non è indice di un’autonoma organizzazione la presenza di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l’avvocato riceve il cliente. (M.D.)
Riferimenti giurisprudenziali: C.T.R. Lazio, sez. I, n. 238/2013; Cass. ord. n. 26991/2014; Cass. ord. n. 27014/2014