Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV, Sentenza n. 3652/35/15, depositata il 22/6/2015
In caso di omessa presentazione della denuncia di inizio occupazione di un locale da assoggettare a TARSU, deve escludersi che tale inadempimento sia sanzionabile solo per il primo anno, in quanto l’obbligo dichiarativo si rinnova in relazione a ciascuna annualità d’imposta, nell’ipotesi di mancata precedente ottemperanza. Deve ritenersi invece applicabile la disposizione di carattere generale, secondo cui quando le violazioni della stessa indole sono commesse in periodi di imposta diversi, si applica un’unica sanzione, calcolata con il criterio del cumulo giuridico, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. (A.T.)
Riferimenti normativi: art. 12 d.lgs. n. 472/1997;
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18122/2009 e n. 6950/2014