Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX, Sentenza n. 3275/10/15, depositata il 09/06/2015
Non è assoggettato al versamento dell’Irap il docente universitario che svolge l’attività di avvocato in maniera residuale. Le collaborazioni con altri professionisti, per lo più domiciliatari in cause fuori sede per il dominus, non sono indice di autonoma e stabile organizzazione. (D.A.)