Cessione di immobili – Contabilizzazione dei ricavi

Esercizio di competenza – Art. 109 del d.p.r. n. 917 del 1986 – Presenza di contratto di comodato tra le parti e pagamento dell’intero prezzo antecedente al rogito del trasferimento – Irrilevanza.

In materia di imposte dirette, l’art. 109, comma 2, lett. a), del tuir prevede che per i beni immobili, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto ovvero, se diverso e successivo, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà. L’aver stipulato con l’impresa costruttrice un contratto di comodato dell’unità immobiliare ed aver corrisposto integralmente il prezzo in anni antecedenti alla stipula dell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile risulta irrilevante ai fini dell’individuazione dell’esercizio di imputazione del ricavo, non potendo configurarsi, in tali circostanze, un preordinato comportamento omissivo ed abusivo al fine di eludere il fisco. (Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Aiello – Relatore: Chiarolla). Sent. n. 969 del 5 maggio 2015.).

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