Giurisprudenza

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII, Sentenza n. 2118/38/15, depositata il 09/04/2015

L’applicazione dell’IRAP è subordinata alla presenza di un’autonoma organizzazione che ricorre solo quando il contribuente (i) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; (ii) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 446/1997, art. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6373/07; Cass. n. 26144/08; Cass. n. 12111/09.

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